STATUTO DEL
CONSIGLIO INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE ITALO ARABO
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Art. 1 – Denominazione
1.1 È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “CONSIGLIO INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE ITALO ARABO – ETS”.
Art. 2 – Scopo
2.1 L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
2.2. L’Associazione persegue le proprie finalità in particolare:
- Individuare programmi e progetti di sviluppo sociale, culturale, formativo, economico e commerciale tra l’Italia e i Paesi Arabi e assumere ogni altra iniziativa utile alla promozione di nuove opportunità di cooperazione, investimento, formazione, impresa e mercato tra l’Italia ed il mondo Arabo;
- Raccogliere dati e informazioni economico, sociali, commerciali e culturali inerenti il rapporto di cooperazione Italo/arabo, anche mediante la promozione di analisi di mercato, approfondimenti tematici, elaborazioni prospettiche e progettuali, costituzione di un osservatorio permanente o iniziative similari;
- Istituire e sviluppare rapporti con i principali mass media italiani e del mondo arabo e con i principali organi di stampa per promuovere la conoscenza delle attività di cooperazione culturale, commerciale, economica e sociale tra l’Italia e i Paesi Arabi;
- Predisporre la progettazione di fattibilità tecnico-economica e finanziaria per progetti di sviluppo, per infrastrutture e nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione di imprese esistenti;
- Offrire servizi di orientamento ed approfondimento per l’avvio di nuove iniziative, di investimenti e di ingresso nei rispettivi sistemi e Paesi;
- Instaurare e mantenere solidi rapporti con tutte le ambasciate arabe in Italia;
- Promuovere e gestire iniziative di formazione culturale, sociale, economico e professionale.
- Svolgere azioni pubblicitarie e di comunicazione, espletare studi e ricerche di mercato, approntare cataloghi e predisporre qualsiasi altro mezzo promozionale;
- organizzare riunioni, conferenze e altre manifestazioni;
- organizzare missioni di operatori da e per i Paesi Arabi;
- sviluppare ogni altra azione tesa ad incrementare le relazioni economiche italo-arabe, a diffondere la conoscenza reciproca delle caratteristiche dei settori industriale, agricolo, commerciale, turistico e dei servizi, a favorire il trasferimento di tecnologie e lo scambio di beni e servizi;
- Istituire rapporti diretti e stipulare convenzioni con autorità ed enti pubblici e privati
2.3. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2.4 L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
2.5 L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
2.6 L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
2.7 L’Associazione può avvalersi di volontari (soci o non soci) nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
2.8 Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Durata
3.1 L’ Associazione ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.
3.2 L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4 – Sede – uffici – rappresentanti
4.1 L’Associazione ha sede in Roma in via Sabotino n. 2.
4.2 Potranno essere istituite in Italia ed anche all’Estero altre sedi operative e/o di rappresentanza, con deliberazione del Consiglio.
Art. 5 – Patrimonio ed entrate
5.1 Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalla quote dei Soci, dalle somme e dagli altri beni donati all’Associazione senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive di gestione non diversamente destinate dalla Assemblea dei Soci e da tutte quelle liberalità, donazioni e contributi erogati da soggetti privati, società ed Enti Pubblici, nonché da ogni altro bene o mezzo finanziario legittimamente conferito alla Associazione o da essa acquisito in relazione alla sua attività.
5.2 L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5.3 L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5.4 I versamenti effettuati a qualsiasi titolo, comprese le quote associative ed i contributi di ammissione, sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili, né formare oggetto di domande di rimborso delle somme versate, né frazionabili e ciò nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di recesso, né in caso di morte del Socio, né in caso di esclusione e/o di perdita della qualità di Socio a qualsiasi titolo.
5.5 Le somme ricevute dall’Associazione non creano diritti di partecipazione e non determinano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art. 6 – Esercizio sociale e bilancio
6.1 Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 Maggio di ogni anno per la definitiva approvazione.
6.2 L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
6.3 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 Maggio di ogni anno per la definitiva approvazione.
Art. 7 – Associati
7.1 Può essere socio dell’Associazione ogni società, istituzione e persona fisica o giuridica, che, condividendone le finalità e accettandone lo Statuto, ne abbia fatto richiesta e sia stata ammessa con deliberazione del Consiglio Direttivo ed abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale.
7.2 I soci approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.
7.3 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 8 – Modalità di associazione
8.1 I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
8.2 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Art. 9 – Categorie di soci
9.1 Ogni socio ha diritto di prendere parte alla vita associativa, ad essere prontamente informato sulle iniziative intraprese attraverso la piattaforma telematica, e di contribuire alla espansione e alla realizzazione dell’associazione con ogni mezzo ritenuto idoneo, che non contrasti con lo spirito e con lo scopo dell’Associazione stessa.
9.2 L’Associazione prevede le seguenti categorie di soci:
- Soci Fondatori: Sono membri fondatori coloro che riconoscendosi nei fini dell’Associazione hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. Nella fattispecie, si intendono coloro che fanno parte della Associazione e hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della Associazione stessa. Essi godono di tutti i diritti e sono tenuti ad osservare gli stessi doveri previsti per tutti gli altri associati;
- Soci Ordinari: la qualità di socio ordinario si acquisisce a seguito dell’accettazione della domanda di ammissione, corredata dal versamento della quota associativa, da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Soci Onorari: soci nominati dal Consiglio Direttivo tra personalità e istituzioni che contribuiscano o abbiano significativamente contribuito ad estendere le relazioni economiche, culturali e di amicizia tra l’Italia ed i Paesi Arabi o che abbiano validamente collaborato per il conseguimento delle finalità della Associazione. I soci d’onore partecipano all’Assemblea senza diritto di voto;
- Soci Aggregati: sono associati che si iscrivono alla Associazione, conoscendone statuto e finalità, per prendere parte e/o finanziare una o più attività di questa, quali, a titolo esemplificativo, eventi, seminari, corsi di formazione, missioni imprenditoriali, acquisire documentazione. L’ammissione dei soci aggregati e la determinazione del periodo di associazione e della relativa quota di iscrizione compete al Consiglio Direttivo. I soci aggregati non hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea.
9.3 Tali distinzioni non attentano in nessun modo al principio di democraticità della partecipazione associativa e sono da valere semplicemente quale aspetto nominale della partecipazione.
9.4 I Soci Fondatori e Ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno diritto al voto e possono partecipare a tutte le forme di attività dell’Associazione.
art. 10 – Diritti e doveri degli Associati
10.1 Gli Associati sono tenuti:
- al rispetto dello Statuto e delle decisioni degli Organi dell’Associazione;
- a non compiere attività contrastanti con i fini dell’Associazione o in concorrenza con l’ attività di questa;
- a versare con regolarità il contributo associativo.
10.2 Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell’Associazione.
10.3 Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede associativa entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:
- consultazione presso la sede sociale;
- estrazione di copia, previa corresponsione del costo di copisteria al momento della presentazione della richiesta;
- inoltro per via pec, ove possibile ed in considerazione della grandezza del file richiesto
art. 11 – Perdita della qualità di Socio
11.1 La qualità di associato si perde :
- per omessa corresponsione della quota associativa entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del periodo di associazione;
- per decesso o, in caso di persone giuridiche, per cancellazione dalla CCIAA: in tale ipotesi il socio avrà l’onere di comunicare al Presidente l’avvenuta cancellazione dalla predetta CCIAA, nel termine di trenta giorni dalla cancellazione;
- per dichiarazione di fallimento;
- per recesso, inviato per iscritto a mezzo raccomandata diretta alla sede dell’Associazione da far pervenire entro il 30 settembre di ogni anno; trascorso detto termine l’associato resta obbligato a corrispondere la quota annuale per l’intera annualità successiva;
- per estinzione dell’Associazione;
- per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo.
11.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare, con provvedimento motivato avente efficacia immediata nonostante qualsiasi opposizione od impugnazione, l’esclusione dell’associato, qualora questi non adempia gli obblighi statutari o compia atti o si trovi in situazioni che possano anche indirettamente essere di pregiudizio all’attività, all’immagine o al buon nome della Camera o siano in concorrenza o in conflitto con l’attività di questa.
11.3 L’escluso può fare opposizione, scritta e motivata, al provvedimento di esclusione entro trenta giorni dalla data di notifica. Ove il Consiglio respinga l’opposizione, il socio escluso può ricorrere alla prima Assemblea successiva, che decide sul suo caso in ultima istanza.
Art. 12 – Organi Sociali
12.1 Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo (ove previsto per legge);
- il Revisore legale dei conti (ove previsto per legge)
12.2 Ad esclusione dell’Assemblea, tutti gli Organi sociali durano in carica per quattro esercizi e sono rinnovabili.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
13.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato all’atto della nomina da componenti di nazionalità italiana e/o dei Paesi Arabi, in numero totale di 8 soci.
13.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
13.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di iscrizione all’Associazione in caso di parità di anzianità il più anziano di età.
13.4 Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il Consigliere che non sia intervenuto ingiustificatamente a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo; la sostituzione avverrà con le modalità statutarie alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
13.5 I Consiglieri cessano altresì dalla carica per dimissioni ovvero qualora perdano la qualità di soci. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, la sostituzione avverrà alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo dal primo dei candidati non eletti alla ultima Assemblea e così di seguito.
13.6 Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la metà più uno dei Consiglieri in carica si intende decaduto l’intero Consiglio Direttivo e si dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
13.7 I Consiglieri eletti in sostituzione di altri cessati o decaduti durante il loro mandato scadono alla stessa data prevista per il mandato di coloro che hanno sostituito.
13.8 Il Consiglio Direttivo può designare a specifiche funzioni, anche al di fuori dei suoi membri, soggetti di provata esperienza e capacità determinandone i relativi compiti e funzioni.
Art. 14 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 3 volte all’anno. È convocato mediante lettera o email contenente l’ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
14.2 L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
14.3 In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
14.4 Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
14.5 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: o il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
14.6 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
14.7 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Art. 15 – Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo
15.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
15.2 La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente.
- 3 In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
- deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
15.4 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:
- un consigliere con funzioni di Tesoriere, cui compete la tenuta della contabilità sociale con il criterio del Rendiconto Economico Finanziario analogo a quello delle autonomie locali, l’amministrazione dei fondi e la corrispondenza con la cassa e della liquidità in genere, egli dispone gli incassi ed i pagamenti a firma congiunta con il Presidente o del Vice Presidente , ed esercita le deleghe e svolge le competenze attribuite dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere provvede in particolare alla riscossione delle quote annuali di iscrizione e del contributo di ammissione nonchè di tutte le somme che in genere possano pervenire all’Associazione nella misura stabilita dal Consiglio. Il Tesoriere predispone il progetto di Rendiconto economico-finanziario e del Conto Preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sulla consistenza di cassa, sulla accertata morosità degli associati e sulla situazione debitoria e creditoria dell’Associazione;
- un consigliere con funzioni di Vice Presidente: che coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza, lo sostituisce sino a nuova elezione;
- un consigliere con funzioni di Segretario Generale: provvede alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti dal Presidente dell’Associazione ed effettua congiuntamente con il Tesoriere la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo. È responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione dell’Associazione e tiene: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. Il segretario generale svolge le funzioni di segreteria dell’Associazione coordinando la struttura operativa ed esegue ogni altra funzione nei limiti delle deleghe allo stesso conferite e/o delle direttive impartite dagli organi dell’Associazione. Il Segretario Generale riferisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo tutta l’attività svolta.
Art. 16 – Assemblea degli Associati
- 1 Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con la corresponsione della quota associativa.
- 2L’Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull’esclusione degli associati;
- f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 3 L’Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
Art. 17 – Funzionamento dell’Assemblea degli Associati
- 1 L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
17.2Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
17.3 Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
17.4 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
17.5 Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
17.6 Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
17.7 Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ degli associati aventi diritto.
17.8 L’assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
17.9 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano.
Art. 18 – Presidente
18.1 Il Presidente provvede ad assicurare la gestione della Associazione nell’ambito dei programmi di attività deliberati e ad attuare le decisioni del Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.
18.2 Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e li presiede; in caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono convocate dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
18.3 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Egli ha facoltà di stare in giudizio in difesa e di promuovere giudizi, appelli e ricorsi in sede civile, penale e amministrativa innanzi a qualsiasi grado di giurisdizione e organo amministrativo, sottoponendo tali atti alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
18.4 Il Presidente, congiuntamente con il Consigliere Tesoriere, può effettuare depositi, prelievi e pagamenti, aprire ed estinguere conti correnti presso le banche, l’Amministrazione postale ed altri istituti, richiedere fideiussioni sia bancarie che assicurative e compiere ogni altra operazione utile ad assicurare il corretto impiego delle risorse della Camera nell’ambito dello scopo sociale.
18.5 Il Presidente e il Consigliere Tesoriere possono dare procura, temporanea o permanente, ciascuno ad un Consigliere ad operare in loro vece sui conti correnti bancari intestati alla Associazione.
Art. 19 – Organo di Controllo
19.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
19.2 L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del d.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
Art. 20 – Revisione legale dei conti
20.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
20.2 Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
20.3 Il Revisore legale controlla l’amministrazione della Associazione, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l’osservanza delle norme stabilite dall’articolo 2426 del Codice Civile per la valutazione del patrimonio sociale; deve inoltre accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. Il Revisore può procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito libro verbali.
Art. 21 – Libri e documenti sociali
21.1 L’associazione è soggetta alla tenuta:
- a) del libro degli associati o aderenti, che, numerato e vidimato da due associati, conterrà le generalità e residenza, la data delle iscrizioni all’Associazione, le dimissioni , le esclusioni.
- b) del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
21.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto.
Art. 22 – Condizioni inderogabili di eleggibilità
22.1 l Presidente e il Vice Presidente non possono ricoprire altre posizioni di rappresentanza legale in Associazioni, Sindacati, Ruoli, Elenchi, Ordini e Collegi Professionali e loro Consigli Nazionali di altre professioni.
22.2 Entro quindici giorni dalla avvenuta proclamazione o dal ricevimento della sua notizia, gli eletti devono comunicare l’accettazione della carica conferita e dichiarare di non trovarsi in posizione di ineleggibilità e/o di incompatibilità .
22.3 L’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la decadenza immediata dalla nomina o dalla carica.
Art. 23 – Gratuità delle cariche
23.1 Ogni attività prestata dalle cariche elettive e da qualunque altro per designazioni od incarichi a qualsiasi titolo, ragione o causa a favore dell’Associazione ha, di norma, carattere gratuito, salva diversa determinazione dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. E’ previsto il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro Ufficio secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo con apposito Regolamento.
23.2 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di disporre, anche forfettariamente o globalmente, rimborsi particolari ad personam per le spese e gli oneri incontrati nell’espletamento di specifiche attività di ufficio o delegate.
Art. 24- Scioglimento dell’Associazione
24.1 L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
24.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 25 – Norma di rinvio
25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.